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martedì 24 gennaio 2012
sabato 21 gennaio 2012
Incontro al Quirinale di Il Treno Delle donne in difesa della Costituzione!
COMUNICATO STAMPA
Nella Toscano, Dalla V.P. Paola Bozzi ed altresì da Maria Pina Accordino, Elvira Grilli e Donatella Dominici, il 20.1.2012 è stata ricevuta dall'Ufficio affari interni e rapporti con le Autonomie del Quirinale nella persona di sua eccellenza il Prefetto Cazzella con il quale hanno avuto una cordiale conversazione per oltre un'ora, nel corso della quale il Dr. Cazzella ha espresso vivo apprezzamento per la bozza di progetto " Un treno per l'Europa" illustrato dalle espenenti dell'Associazione".
L'incontro, molto proficuo, ha evidenziato la necessità di alcuni ampliamenti per le sezioni del progetto ed in particolare per quelle relative alla cultura, allo scopo di promuovere l'iniziativa a livello Europeo.
L'incontro si è concluso con l'accordo di un nuovo appuntamento a breve per la valutazione della stesura definitiva.
L'ufficio stampa dell'Associazione "Il treno delle donne in difesa della Costituzione
giovedì 12 gennaio 2012
EQUITALIA,GIUDICE DICHIARA NULLE TUTTE LE MULTE VIA RACCOMANDATA.
SENTENZA STORICA.UN GIUDICE HA
DICHIARATO NULLE TUTTE LE MULTE INVIATE DA EQUITALIA VIA
RACCOMANDATA.RISULTATO:TUTTE LE NOTIFICHE SONO NULLE E NON DOVETE PAGARE
NULLA!FINALMENTE LA MAGISTRATURA VIENE INCONTRO AI CITTADINI E LI
DIFENDE DALLO STROZZINAGGIO DI STATO!DIFFONDETE LA NOTIZIA,NOI DI
FREE-ITALY.INFO CONTINUEREMO A PASSARLA AFFINCHE' TUTTI CONOSCANO LA
VERITA'.
Iniziare la giornata con una notizia così
penso sia il sogno di ogni cittadino vessato da Euitalia.Non è
fortunatamente il nostro caso,ma personalmente mi metto nei panni di
chi,e sono ahimè tanti,si trovano in quella brutta situazione.Andiamo al
punto veloce veloce.Non dovete pagare assolutamente le multe che
Equitalia vi ha inviato via raccomandata perchè un giudice le ha
dichiarate nulla.Mi pare giusto che almeno la notifica la debbano fare
di persona,giusto per rendersi conto del male che stanno facendo o che
stanno per fare..Ora di conseguenza le multe non le dovete pagare..Già
magari neanche avevate i soldi per farlo,ma non è questo il punto.Perchè
molti cittadini vessati da Equitalia,come quel povero malato di
Alzheimer di 63 anni,hanno perso casa e dignità per queste multe via
raccomandata non pagate.E allora mi aspetto giustizia.Perchè se nulla
era la notifica,nulle sono anche le conseguenze derivate da un mancato
pagamento.E' logica spiccia,ma sere quanto basta a capire l'importanza
della sentenza che tu cittadino vessato da Equitalia devi usare per
bloccare quest'infame strozzinaggio di stato.Almeno fino a quando non si
riuscirà attraverso un referendum ad abolire Equitalia.Cosa che accadrà
grazie alla raccolta firme promossa dal Senatore Pedica dell'Idv e
sponsorizzata anche da un gruppo Facebook a cui vi invito per un'ampia
diffusione dell'iniziativa.
LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO E IL COMMENTO DELL'AVVOCATO MATTEO SANCES
Sentenza rivoluzionaria.Una vera arma a doppio taglio che verrà
sfruttata in tutte le sedi dalle associazioni dei consumatori.E' per
questo che va un sentito grazie all'avvocato Matteo Sances che si è
prodigato a ricercare la sentenza e divulgare le fonti,nonchè alla
Redazione di Pensare Liberi News da cui ho appreso la
notizia..Attenzione fonti..Infatti,cosa ancor più sconcertante,in realtà
sono più di una perchè varie sono le sentenze,vecchie di qualche
mese,uno o due anni!!!
Ora che ne entrate in possesso,cari cittadini
potete divulgarle al vostro avvocato che studiandosi le carte potrà
fare i giusti ricorsi!Non mi dilungo di più,vado alla fonti
direttamente.Eccole qua:
Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11)
Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09
Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10
Ed eccovi adesso il commento dell'Avvocato Mances alla sentenza:
L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la
corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale
prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del
concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme
alle rispettive relate di notifica.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11;
liberamente visibile qui nella Sezione Documenti), secondo la quale il
concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di
un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto
definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del
ricorrente”.In pratica, i giudici evidenziano l’onere del
concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti
l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le
relative relate di notifica.Solo in questo modo il concessionario può
contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la
mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il
concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di
notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per
posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene,
tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto
dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Ciò
è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è
bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma
n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina
n.559/10 (tutte visibili su http://www.studiolegalesances.it – Sez.
Documenti).
In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce
espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre
l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie
la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione
del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima
di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto
di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto
in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha
l’obbligo di esibire il titolo”.Il Giudice di Pace, infine, in
riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che
“Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della
cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la
produzione della cartella medesima…”.
Ci si augura, dunque, che tutta
la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la
massima garanzia di tutela al cittadino/contribuente, il quale, prima di
essere soggetto ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato
esaustivamente dei debiti tributari dovuti.
Avv. Matteo Sances
Proprio in merito a questi temi, si segnala anche un articolo apparso
sul quotidiano “Il Giornale”,il 6 ottobre 2010, con breve commento ad
opera sempre dell'Avv. Matteo Sances visibile qui.
Con l'augurio che questa notizia possa essere ai nostri lettori di
aiuto chiediamo la massima divulgazione e pubblicazione sui vostri
profili Facebook,nei gruppi e nelle pagine.Aiutiamo chi è nei guai con
Equitalia!Aiutiamoli facendogli conoscere questa notizia!Vi ricordo che
quasi tutte le notifiche sono via raccomandata,quindi quasi tutte sono
nulle!!Massima divulgazione cari lettori di free-italy.info!
FONTE Redazione Free-Italy.info
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