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mercoledì 21 aprile 2010

Lettura guidata della Costituzione: art.5

L’articolo 5 introduce, in via di principio, la garanzia di un’ampia libertà conferita alle diverse collettività territoriali nel perseguimento e nella gestione di interessi locali, mediante il riconoscimento di una posizione di autonomia in favore dei rispettivi enti esponenziali. Con l’articolo 5 Il principio autonomistico da modello organizzativo è elevato a principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale.

Esso denota la consapevolezza dei costituenti che il nodo stato-enti locali sarebbe stato centrale nel dibattito politico, e avrebbe condizionato l’intero ordinamento giuridico.

Si scelse la parola “autonomie”, un’intuizione che esprime in sé una novità assoluta molto distante dal “decentramento” francese.

Che cosa distingue il principio federalista da quello autonomistico?

Lo Stato federale per eccellenza è l’America. Gli Stati Uniti infatti sono composti da cinquantuno stati ognuno con la sua peculiare organizzazione statale (civile, penale e amministrativa), e pur questo, ciascuno unito agli altri Stati federati in materie fondamentali come l’economia, la finanzia, la politica estera, la sicurezza interna e la difesa. L’articolo 5 della nostra costituzione sancisce invece che La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Da un lato, nel federalismo, abbiamo stati indipendenti con pieni poteri legislativo, esecutivo e giudiziario e la possibilità di partecipare alla revisione costituzionale, che manifestano la volontà di federarsi, dall’altro, in Italia, la costituzionalizzazione del principio unitario e di indivisibilità che si articola in autonomie.

Oggigiorno ci troviamo in un momento storico peculiare in cui l’Italia partecipa a due processi: un processo di unione tra gli stati europei con cessione di competenze agli organismi europei e, contemporaneamente, un’attuazione forte del principio autonomistico sancito dall’articolo 5 della costituzione.

L’articolo 5 disegna un sistema di livelli di governo composti dagli enti locali capaci di dotarsi di un proprio indirizzo politico e amministrativo il più vicino possibile al cittadino con un autonomia anche finanziaria. Il contenuto della sfera di autonomia che genericamente l’articolo 5 riconosce a tutti gli enti locali, è poi precisato nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione. E’ chiaro anche il rimando all’articolo 1, le autonomie locali sono proprio uno dei limiti al potere legislativo ed esecutivo nazionale.

Solo dagli anni ‘70 è stato avviato il processo per attuare il titolo quinto della costituzione con l’istituzione delle regioni ordinarie, fino ad arrivare alla riforma di quest’ultimo nel 2001. Questa riforma introduce il concetto fondamentale di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Che cosa significa sussidiarietà? Che nello svolgimento delle funzioni pubbliche si preferisca l’ente più vicino ai cittadini (s. verticale) e che si lasci che siano i privati a svolgere alcune funzioni al posto del pubblico lasciando a questo di fissare i parametri con cui il privato eroga le funzioni pubbliche. (s. orizzontale).

Sempre il Titolo V della Parte seconda della Costituzione all’articolo 119 prevede che oltre all’autonomia amministrativa I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Questo principio non trova ancora applicazione piena nel nostro ordinamento e la legge in parlamento sul “federalismo fiscale”, ed il dibattito intorno ad essa, vuole attuare questo principio con una soluzione che deve tenere conto che il concetto “unitario” della nostra repubblica significa anche che i cittadini di tutta la repubblica hanno diritto agli stessi servizi e allo stesso standard di prestazione di questi servizi su tutto il territorio nazionale. Il “federalismo Fiscale” deve quindi prevedere meccanismi di ridistribuzione delle risorse dalle regioni economicamente ricche a quelle svantaggiate.

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